Sinistro stradale: la condanna in sede penale non esclude il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato in sede civile

Sinistro stradale: la condanna in sede penale non esclude il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato in sede civile
09 Novembre 2017: Sinistro stradale: la condanna in sede penale non esclude il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato in sede civile 09 Novembre 2017

In tema di incidenti stradali, il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento può giustificare una riduzione del risarcimento in sede civile anche se la “corresponsabilità” non sia stata valutata in sede penale.

Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., infatti, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo civile esclusivamente “quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, ma non quanto all’eventuale gradazione delle responsabilità.

Questo principio è stato di recente ribadito dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25097/17, depositata il 24 ottobre.

Nel caso di specie, in sede penale era stata accertata la responsabilità del conducente di un’auto per aver provocato lesioni personali colpose ad un motociclista, con conseguente condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile.

Tuttavia, in sede civile il Tribunale aveva dichiarato la sussistenza di un concorso di colpa del motociclista nella causazione del sinistro nella misura del 25%, conseguentemente ridimensionando la sua pretesa risarcitoria.

Il danneggiato era quindi ricorso dapprima in appello e successivamente in Cassazione, sostenendo l’erroneità delle decisioni impugnate perché contrastanti con la sentenza penale sulla quale si era formato il giudicato.

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno rigettato il suo ricorso e, richiamando l’orientamento consolidatosi in materia, hanno ricordato che nei “rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l’accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato”.

Pertanto, il mancato esame del concorso di colpa del danneggiato nel giudizio penale non impedisce al Giudice civile un’autonoma valutazione del fatti, e, nel caso abbia a ravvisarne l’effettiva sussistenza, l’attribuzione di una responsabilità concorsuale del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento liquidato a suo favore ex artt. 1227 e 2056 c.c..

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